Fabbricati Rurali

definizioni normative - strumentali agricoli

FABBRICATO RURALE SOLO CON ADEGUATO ACCATASTAMENTO
Appuntamento al 30 settembre 2011 per la sanatoria catastale dei rurali
Il decreto sviluppo (DL 70/2011), con una disposizioni inserita in sede di conversione 
(commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7), dovrebbe finalmente risolvere la questione 
riguardante il corretto accatastamento dei fabbricati rurali (che interessa particolarmente 
l’ICI e su tale aspetto ci si soffermerà nel presente intervento, ma pare che la definizione 
catastale dell’immobile sia di più ampia portata). Si tratta di una vicenda che, negli ultimi 
due anni, sta causando non pochi problemi agli operatori in campo agricolo che si sono 
visti (o stanno rischiano di subire) accertamenti da parte dei Comuni, accertamenti fondati 
su di una consolidata interpretazione della Cassazione. In particolare viene contestata la 
spettanza dell’esenzione ICI a tali immobili se classificati in una categoria catastale non 
adeguata (le categorie ammesse sono infatti le A/6 e D/10, rispettivamente per i fabbricati 
a destinazione abitativa e per quelli a destinazione strumentale).
La sanatoria introdotta dal decreto sviluppo si sostanzia in una richiesta di variazione catastale 
da presentare agli Uffici dell’Agenzia del Territorio entro la fine del prossimo mese di settembre,
sanatoria che presenta però alcune incognite sulle quali è bene soffermarsi, quantomeno per
evidenziare gli aspetti critici e sollecitarne i necessari chiarimenti.

Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557 
Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 305  del 30 dicembre 1993 - Legge di conversione n. 133 del 26/02/1994
 
Articolo 9 - Istituzione del catasto fabbricati.
In vigore dal 1 gennaio 2008 - Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
 1. Al fine di realizzare un inventario   completo   ed   uniforme   del patrimonio    edilizio,    il    Ministero   delle   finanze    provvede    al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di   fabbricati   rurali   e alla loro iscrizione,   mantenendo   tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumera' la   denominazione   di   "catasto   dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unita' immobiliari di qualsiasi natura che non hanno   formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su  informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.
 
 2.    Le    modalita'    di   produzione   ed   adeguamento   della    nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con   lo stesso decreto sono, altresi', determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attivita' prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.
 
 3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
  
a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
1)       dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
 
2)       dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;
 
3)       dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
 
4)       da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
 
5)       da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 
 a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  
b) (lettera abrogata);
 
c) il   terreno   cui   il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a   10.000   metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di   reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e'   ubicato   in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
  
d) il   volume   di affari derivante da attività agricole del soggetto che  conduce il    fondo    deve    risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato    senza    far    confluire    in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno e'   ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97   del   1994,   il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che   conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo,    determinato    secondo    la disposizione del periodo precedente. Il    volume    d'affari    dei    soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo   34   del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
  
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
   a) alla protezione delle piante;
      b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
        c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
         d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
            e) all'agriturismo,   in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
             f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
                  g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
                    h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
                      i) alla   manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei    prodotti   agricoli,   anche   se   effettuate   da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
                            legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
                           l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
  
3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
  
4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si   considera rurale anche il   fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile e' asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
  
5.   Nel   caso   in    cui    l'unita'    immobiliare    sia     utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale e' svolta   l'attivita' agricola insistano piu' unita' immobiliari ad uso abitativo,   i   requisiti   di ruralita' devono essere   soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di piu' unita' ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo
 familiare, il riconoscimento di ruralita' dei medesimi e' subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel   comma   3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per   ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale e' definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.
  
6.   Non   si   considerano   produttive   di   reddito   di fabbricati le costruzioni   non   utilizzate,   purche'     risultino     soddisfatte     le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
  
7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3,   gia'   in   atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione e' esente dall'imposta di registro.
 
 8. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5,   primo   periodo,   del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'articolo 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il   termine   di   cui all'articolo   52,   secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,   n.   47,   e   successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1996 (1). Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralita' di cui al comma 3.
 
 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si   fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28   gennaio 1977, n. 10, ne' al recupero di eventuali tributi attinenti  al fabbricato   ovvero   al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1 gennaio 1994 per le altre imposte   e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purche' detti immobili siano   stati   oggetto,   ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia,   quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre   1996,   con   le   modalita' previste dalle norme di attuazione
 dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
  
10. (Comma abrogato)
 
 11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di   classamento   previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal comma 22 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla   legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1998 le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al 'metro quadrato' di superficie catastale. La suddetta superficie e' definita con il decreto del Ministro   delle   finanze   previsto   dall'articolo   2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
  
12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure   di   aggiornamento degli archivi   catastali   e   delle   conservatorie   dei   registri immobiliari, nonche' la verifica ed il controllo dei dati   acquisiti, e'   istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione    notarile.   Con
 apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge   23   agosto   1988,   n. 400,   entro   180   giorni, sentiti
 l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono   stabilite   le modalita'   di   attuazione,   accesso   ed
 adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare   con   apposito   decreto   del Ministro   delle finanze,   il conservatore   puo'   rifiutare,   ai   sensi
 dell'articolo 2674 del codice civile, di ricevere note   e   titoli   e   di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi
 degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data   di   redazione degli
 atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di   attuazione
 dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993,   n.   16,   convertito,   con modificazioni, dalla legge   24   marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento   vengono   stabiliti,   altresi', nuovi   criteri   per    la definizione   delle   modalita',   dei costi   e
 dell'efficacia probatoria   delle   copie   di    atti    rilasciati    dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature
 elettroniche.
  
13. Nel regolamento deve, altresi', essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni
 forniscono all'amministrazione finanziaria i   dati relativi all'assetto, alla utilizzazione   e    alla    modificazione    del   territorio,    utili
 all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicita' immobiliare   e possono    fornire    direttamente    agli interessati     i    servizi    di
 consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse   ipotecarie vigenti per la
 consultazione e' aumentata del 20 per cento e al comune   spetta   una   quota pari ad un terzo dell'importo   complessivo   dovuto.   Qualora si   renda necessario richiedere che negli   atti   soggetti   a    trascrizione    od iscrizione vengano   dichiarati   dati   ulteriori   relativi agli immobili,
 nonche' alla loro conformita' con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalita' e tempi sono stabiliti   con   appositi    regolamenti
 governativi, nei quali e' prevista per i privati anche la facolta' di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
 15.
 
14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli   immobili   dovuta   per   l'anno   1994,   derivanti   dai versamenti effettuati   ai   sensi   delle   disposizioni   del   presente articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli   scopi indicati nel primo periodo del comma 13.   Alle    predette    attivita' provvede      l'Autorita'      per    l'informatica       nella       pubblica amministrazione,   d'intesa   con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio   dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione.
 
 (1) Termine prorogato al 31 dicembre 2001 dall'art. 3, comma 156 legge 23 dicembre 1996 n. 662.