Informativa sul pagamento dell'imposta di bollo
PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Nel caso di presentazione di istanze a per mezzo PEC o in modalità telematica (portale), che prevedano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972, l’utente deve provvedere al pagamento dell’imposta prima della trasmissione dell'istanza.
Allo stesso modo per gli atti e provvedimenti rilasciati dal Comune di Noceto, a seguito di istanza, per via telematica o a mezzo PEC, l'utente dovrà provvedere nuovamente al pagamento dell'imposta di bollo calcolata con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Il pagamento dell'imposta di bollo relativo alla presentazione di istanze, può essere assolto con le seguenti modalità:
- acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica; nel caso in cui non sia presente tale dichiarazione oppure l'istanza sia inviata a mezzo PEC, deve essere allegato un file con scansione del contrassegno. In ogni caso la marca da bollo acquistata deve essere conservata, annullandola, insieme alla documentazione trasmessa.
- compilare MODULO F24 dell'Agenzia delle Entrate ( oltre alle modalità tradizionali previste per i pagamenti dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software di compilazione del modello di versamento F24, scaricabile accedendo al sito web dell'Agenzia tramite questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/sw-compilazione-f24 ) ed allegare ricevuta del pagamento.
Indicazioni per la compilazione del modulo F24:
CODICE TRIDUTO: 2501
In sede di compilazione del modello “F24”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”, i suddetti codici tributo sono esposti esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, riportando nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” i seguenti dati: - nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario); - nel campo “codice tributo/causale”, uno dei suddetti codici tributo; - nel campo “riferimento A”, nessun valore; - nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
scarica qui la risouluzione n.42/E con indicazioni per la compilazione del F24
Allegato:
