Sospensione dei prelievi idrici dal fiume Taro e suoi affluenti

A far data dal 20.08.2020, e disposta la sospensione dei prelievi idrici dal Fiume Taro e suoi affluenti;
b) di stabilire che il divieto di cui sopra ha efficacia per i titolari di autorizzazione provvisoria, di concessione di derivazione e per coloro che abbiano presentato un’istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell’iter istruttorio;
c) di stabilire che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo o nel caso di effettiva impossibilità, di comunicare ad ARPAE SAC le modalità di disattivazione in modo che siano effettive e facilmente controllabili;
d) di permettere, qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo :
1. prelievi destinati esclusivamente all’abbeveraggio di animali da allevamento;
2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo;
4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
5. colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato); e) di precisare che, qualora la presente sospensiva interessi derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione EmiliaRomagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell’art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale;
f) di precisare che non sono soggetti alla presente sospensiva i prelievi per i quali con espresso atto regionale sono stati definiti valori di DMV, che vanno comunque rispettati, diversi da quelli dell’allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;
g) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sia da considerarsi soggetto alle sanzioni previste dall’art.17 del R.D. n. 1775 dell’11 dicembre 1933 e s.m. e i.;
h) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento non consistente nel prelievo di risorsa, e specificamente la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo o la mancata comunicazione dell’impossibilità della rimozione, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o del titolo concessorio;
i) di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
j) di rinviare ad apposito atto la revoca delle presenti disposizioni, qualora le condizioni di deflusso dei corsi d’acqua lo consentano in modo stabile ovvero al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dall’ Area Idrologia di ARPAE;
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