Richiesta stalli di sosta per disabili e/o per carico e scarico
Sul territorio comunale sono state istituiti degli stalli di sosta per veicoli a servizio di persone disabili, appositamente delimitate da segnaletica orizzontale e dalla segnaletica verticale previsti dal vigente Codice della Strada.
Per utilizzare questi stalli di sosta il veicolo in sosta deve essere munito di apposito contrassegno, da esporre in evidenza sul parabrezza.
E' possibile chiedere l'istituzione di nuovi stalli di sosta per disabili, sia generici che riservati nei pressi dell'abitazione o del posto di lavoro quando non è disponibile un posto auto proprio o non ci sono spazi per compiere agevolmente discesa dall'auto.
Per stallo di sosta per disabili ASSEGNATO si intende uno stallo di sosta riservato a veicolo avente esposto un contrassegno di parcheggio per disabili riportante uno specifico numero di autorizzazione. Tale numero di autorizzazione deve corrispondere a quello indicato sul cartello stradale di divieto di sosta posizionato in corrispondenza dello stallo.
Al fine di poter sostare nello stallo di sosta assegnato occorre che il contrassegno con il numero riportato sul segnale stradale venga esposto sul parabrezza anteriore del veicolo, così da essere interamente visibile dagli addetti ai controlli.
Per ottenere lo stallo per disabili assegnato occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Al disabile devono essere state riconosciute le "particolari condizioni invalidanti" di cui al comma 5° dell'art. 381 del D.P.R. 495/92, attestate su apposito certificato rilasciato dall'ufficio medico - legale della A.S.L. competente;
- Il disabile non deve disporre di un garage o posto auto privati nei pressi del luogo ove viene richiesto lo stallo, oppure di non poter utilizzare il garage od il posto auto in quanto non raggiungibile con gli strumenti atti alla deambulazione;
- Dimostrare la disponibilità, nel proprio nucleo familiare, di un veicolo atto al trasporto del disabile;
- Che l'area ove richiesto lo stallo di sosta assegnato sia compatibile con la sosta veicolare ai sensi delle norme del vigente Codice della Strada, così che il veicolo non costituisca pericolo od intralcio alla circolazione;
- Che lo stallo di sosta da realizzare si trovi in aderenza ad un percorso pedonale o ad un marciapiede conformemente al punto 8.2.3. del D.M. 14 giugno 1989 n° 236 e all'art. 10 del D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503.