Autorizzazione Paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Decreto legislativo 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) dove si sancisce che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione.

Dunque nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica sussiste l'obbligo di sottoporre all'ente competente (delegato dalla regione, generalmente i comuni) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione. L'interlocutore del soggetto proponente in materia di paesaggio è pertanto il comune, a cui fa capo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22.03.2017 è stato pubblicato il D.P.R. n. 31/2017 che modifica le attuali procedure di presentazione di richiesta di Autorizzazione Paesaggistica.
Sono state introdotte 31 tipologie di interventi edilizi realizzabili senza autorizzazione paesaggistica, e 42 tipologie di interventi edilizi realizzabili con autorizzazione paesaggistica semplificata.
Il Decreto prevede la presentazione di una Relazione semplificata redatta dai tecnici abilitati per l'inoltro della richiesta agli enti comunali.
La richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con la nuova procedura semplificata dovrà essere presentata con apposita modulistica.
Lo stesso DPR abolisce il DPR 139 del 09.07.2010
La nuova normativa entra in vigore il giorno 6 aprile 2017.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria, l’iter procedurale.

1.    L’amministrazione competente riceve la domanda di autorizzazione.

2.    Entro 40 giorni, l’amministrazione trasmette alla competente soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica.

3.    La soprintendenza verifica la completezza e la corrispondenza della documentazione inoltrata e comunica il parere di competenza entro il termine perentorio di 45 giorni.

4.    Dopo 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione paesaggistica, che diviene immediatamente efficace.

La tempistica necessaria per il rilascio dell’autorizzazione, se non subentrano inconvenienti, può giungere fino a 105 giorni.

 

Iter procedurale per l’autorizzazione paesaggistica semplificata

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente.

1.    l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’Allegato «A»

2.    ove l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i soggetti di cui all’articolo 9 indicono la conferenza di servizi. In tal caso, i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e dei beni culturali sono dimezzati.

3.    l’amministrazione procedente valuta la conformità dell’intervento o dell’opera alle prescrizioni d’uso

4.    l’amministrazione procedente richiede all’interessato, ove occorrano, in un’unica volta gli ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza:
•    i documenti sono inviati in via telematica entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta
•    il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine assegnato o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta
•    decorso inutilmente il termine assegnato, l’istanza è dichiarata improcedibile
•    entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di richiesta di integrazione documentale, dal ricevimento dell’ulteriore documentazione richiesta, l’amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.
•    se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all’amministrazione procedente

•    l’amministrazione procedente adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi

 

Allegato: 

dpr_31_2017.pdf (360.86 KB - pdf)