Ordinanza per la prevenzione rischio incendi
Con l'ordinanza n. 141 del 28/06/2017 il Sindaco ordina:
a tutti i proprietari di lotti edificabili, frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali, proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:
1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura dei terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;
5. è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;
6. è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare da incendi il territorio pubblico e privato;
7. è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
8. è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori è agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali eseguendo le operazioni di potatura e pulizia in ogni epoca in cui esse siano necessarie;
9. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per incolumità e igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
10. è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
11. è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate a cereali dopo il raccolto, e poste a ridosso di strade pubbliche, di aree cortilizie di edifici, di edifici pubblici di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagare di incendi, di perimetrare i campi di stoppie mediante aratura per una fascia di metri 5, con l'immediato sgombero dei covoni di grano e della paglia presenti in detta fascia.
Nel periodo compreso tra il 01 GIUGNO al 15 di SETTEMBRE di ogni anno è fatto divieto, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree erborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree richiamate nella presente Ordinanza, di accendere fuochi.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis dei D.Lgs 267/2000, secondo, in procedura prevista dalla Legge 24.11.1961, n. 689 fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzIone, anche di natura penale.
Allegato:
